Detrazioni Fiscali

Ecobonus 110% anche per i lavori effettuati sul singolo appartamento, nel caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea di condominio dell’intervento sull’intero edificio.

Il cappotto termico, intervento trainante, può essere installato sulle superfici di propria pertinenza, a patto di rispettare i requisiti previsti dal decreto Rilancio.

Le istruzioni nella risposta all’interpello n. 408/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

A fornire indicazioni è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 408 del 24 settembre 2020.

Il singolo condomino potrà scegliere di installare il cappotto termico sulle superfici perimetrali di propria pertinenza.

L’accesso all’ecobonus del 110% resta tuttavia subordinato al rispetto dei requisiti generali previsti dal decreto Rilancio: l’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda del condominio e bisognerà conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Strada sbarrata, invece, al cappotto termico sulle pareti interne, che potrà rientrare nell’ecobonus del 110% esclusivamente come lavoro trainato.

A chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate è un contribuente proprietario di un appartamento in condominio, che intende beneficiare dell’ecobonus del 110% previsto dal decreto Rilancio per lavori di riqualificazione energetica.

L’assemblea di condominio non ha approvato i lavori per la posa in opera del cappotto termico sull’intero edificio, concedendo però ai singoli condomini di realizzare l’intervento sull’involucro del perimetro di propria pertinenza.

Il contribuente chiede quindi se anche in tal caso potrà accedere all’ecobonus del 110% e se, in caso di mancato ottenimento del nulla osta per il cappotto termico “parziale” in condominio, potrà eseguire il lavoro sulle pareti interne del proprio appartamento.

Nella risposta all’interpello n. 408, l’Agenzia delle Entrate specifica che anche il singolo condomino, nel caso di lavori sulle pareti esterne del condominio di propria pertinenza, può accedere all’ecobonus del 110%, a patto di rispettare i requisiti generali previsti dalla norma ed in caso di lavori autorizzati dall’assemblea condominiale.