Casa: lavoro che fai, agevolazione che trovi

Dal 1° luglio prossimo e fino alla fine del 2021 sarà possibile fruire del cosiddetto Super Ecobonus, consistente in detrazioni fiscali che possono arrivare a coprire addirittura il 110% della spesa sostenuta, con rimborsi in cinque anni.  

Super Ecobonus: quando spetta sempre

Il super eco bonus consiste in un rimborso sotto forma di detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta per tre fattispecie identificate dall’art.119 del decreto rilancio. Si tratta, si cita per esteso il testo Decreto Legge, di: 1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. 2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. 3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.  

Quando si applicano

Gli interventi sono possibili in condominio (1 e 2) o nelle abitazioni unifamiliari (1 e 3). In condominio sono possibili per le seconde case mentre nelle unità indipendenti, stando al testo in vigore, la detrazione del 110% scatta solo se si tratta dell’abitazione principale del contribuente (serve quindi il requisito della residenza). Nel primo caso si tratta della coibentazione termica dell’edificio e il tetto massimo di spesa detraibile è di 60 mila euro per ogni unità immobiliare (in condominio il tetto quindi vale per ogni singolo appartamento) nel secondo e terzo della sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno non solo più efficiente ma che adempia anche alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento dell’edificio con tetto massimo di detraibilità che scende a 40 mila euro. In tutti i casi è necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o di una sola se tecnicamente non è possibile far di meglio. Il miglioramento va documentato con due Ape (attestazione di prestazione energetica) redatto uno prima dei lavori e il secondo al termine.  

Pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica

Il super ecobonus si applica anche all’ installazione di pannelli fotovoltaici e delle colonnine di ricarica per le vetture elettriche, ma anche in questo caso con il vincolo che l’installazione avvenga insieme a una delle tre operazioni principali  

La cessione del credito

Infine, una novità molto importante prevista dal decreto rilancio all’articolo 121 è la possibilità di cedere il credito all’ impresa che esegue i lavori o a terzi, mettendosi così al sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni fiscali e senza la necessità di anticipare i soldi per i lavori. La cessione è possibile per tutti i lavori interessati da super eco bonus ed eco bonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione. Riportiamo che cosa dice la norma, che però avrà bisogno per diventare operativa delle puntualizzazioni del Ministero delle Finanze. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (sono i cinque bonus di cui sopra) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.